Editori non firmate. Ve lo dice la Costituzione

Esiste in Italia un diritto che molti cittadini ignorano di possedere e che nessuno, nemmeno lo Stato, può costringerli a violare: il diritto di non rivelare le proprie opinioni politiche. Non è un privilegio, non è un’eccezione: è un principio fondamentale sancito dalla Costituzione repubblicana, nata precisamente dall’esperienza di un regime che queste opinioni le voleva conoscere, catalogare ed eventualmente punire.

L’articolo 21 della Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero. Ma la libertà di manifestare implica, per definizione logica prima ancora che giuridica, la libertà di non manifestare. L’articolo 48 sancisce la segretezza del voto, espressione di un principio più ampio: le convinzioni politiche del cittadino appartengono alla sua sfera inviolabile. Nessun soggetto, pubblico o privato, può condizionare l’accesso a un’attività economica o culturale alla dichiarazione della propria fede ideologica. O almeno, così recita la Costituzione.

L’AIE, l’Associazione Italiana Editori, ha deciso diversamente. Per partecipare alla fiera “Più libri più liberi” in programma a Roma a dicembre, le case editrici dovranno sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo. Chi non firma, non espone. La misura viene presentata come un gesto di civiltà. Ci si chiede, tuttavia, se sul piano giuridico le cose stiano davvero in questi termini.

Il primo interrogativo riguarda il diritto penale. L’articolo 294 del Codice Penale punisce chiunque “impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso contrario alla propria volontà”. Vale la pena domandarsi se l’esclusione da un evento economicamente rilevante, condizionata al rifiuto di esprimere un’opinione politica, non possa configurare una forma di coercizione indiretta sull’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito. Non è questa sede per pronunciarsi in senso definitivo: ma la domanda, ci pare, merita di essere posta.

Il secondo interrogativo riguarda la privacy. Le opinioni politiche rientrano tra le “categorie particolari di dati personali” ai sensi di articolo 9 del Regolamento europeo GDPR 2016/679. La loro raccolta è vietata salvo eccezioni tassativamente elencate. Ci si chiede allora su quale base giuridica gli organizzatori della fiera raccolgano dichiarazioni sulle convinzioni politiche degli espositori, e se tale condotta non esponga chi la richiede a possibili contestazioni davanti al Garante per la protezione dei dati personali, le cui sanzioni possono raggiungere i venti milioni di euro. Sarebbe interessante conoscere il parere dell’Autorità.

Il terzo interrogativo attiene all’accesso all’attività economica. L’articolo 41 della Costituzione garantisce la libertà di iniziativa economica privata. Ci si domanda se condizionare la partecipazione a una fiera — che è a tutti gli effetti un mercato — all’adesione a una dottrina politica non introduca un criterio discriminatorio privo di qualsiasi fondamento nella qualità editoriale o nel rispetto della legge vigente.

Rimane infine la domanda che nessuno sembra volersi porre: chi stabilisce chi è antifascista? La dichiarazione da sottoscrivere non ha contenuto verificabile né criterio oggettivo. Ci si chiede dunque quale sia il reale effetto selettivo di uno strumento che chiunque può firmare scrivendo qualsiasi cosa. E ci si chiede soprattutto se una misura del genere non produca esattamente il contrario di ciò che dichiara di voler ottenere: non la difesa della cultura democratica, ma la selezione di chi è disposto a inginocchiarsi e chi no.

La Costituzione italiana fu scritta da chi aveva visto cosa succede quando qualcuno pretende di sapere cosa pensi. Lo scrissero con una chiarezza che non ammette interpretazioni creative. Viene spontaneo chiedersi se qualcuno, prima di predisporre la modulistica, l’abbia riletta.

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